Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’Ente Bilaterale Occhialeria costituito ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro 20.2.2010 per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l’occhialeria.
Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’Ente Bilaterale Occhialeria in
seguito denominato EBO.
In particolare definisce le modalità di finanziamento, le modalità di versamento, le attività
svolte da EBO per l’attuazione degli scopi statutari, le modalità di spesa e l’organizzazione
interna.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si intendono richiamate le
norme dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e le disposizioni del CCNL siglato il 20 febbraio
2010 e successive eventuali modificazioni.
Il finanziamento dell’EBO di cui all’art. 7 del CCNL del 20.02.2010, avviene attraverso il
versamento a carico delle imprese di 1,00 Euro mensile (12 mensilità) per dipendente a
tempo indeterminato non in prova, in forza l‘ultimo giorno di ciascun mese.
Sono esclusi dal computo i dipendenti che sono posti in cassa integrazione a zero ore per
l’intero mese di riferimento.
Il contributo di cui sopra potrà essere modificato dalle Parti stipulanti il CCNL.
Il versamento dei contributi all’EBO è obbligatorio per tutte le imprese che applicano il CCNL
stipulato da Anfao e Organizzazioni Sindacali Nazionali.
I contributi, così come definiti al precedente art. 3, devono essere versati a cura
dell’impresa secondo le seguenti scadenze con periodicità trimestrale. Il
numero complessivo dei lavoratori, dovrà essere ricavato sommando i dati dei
tre mesi del trimestre di riferimento
L’EBO può effettuare verifiche circa la correttezza dei criteri di versamento e l’individuazione delle imprese tenute al versamento stesso.
Le attività sono quelle previste dallo Statuto e quelle individuate dalle parti sociali con appositi accordi, per alcune di esse potranno essere stabilite procedure applicative specifiche attraverso la predisposizione di regolamenti ad hoc (Osservatorio Nazionale, Welfare ecc.).
Le spese necessarie al conseguimento degli scopi dell’EBO dovranno essere deliberate dal
Consiglio Direttivo ad eccezione delle spese di ordinaria amministrazione che potranno essere
autorizzate direttamente dal Presidente, a tal fine delegato dal Consiglio Direttivo con
apposita delibera e che saranno soggette a ratifica nel Consiglio immediatamente successivo.
Per l’affidamento di incarichi ad operatori esterni l’EBO dovrà adottare criteri di selezione
oggettivi e misurabili, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai
costi ed alla tipologia dei servizi resi, valutando comparativamente almeno tre offerte.
Nella valutazione delle offerte non dovrà essere seguito necessariamente il criterio del
massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell’offerta maggiormente vantaggiosa.
Gli incarichi di consulenza non potranno avere durata complessiva superiore (compresi
eventuali rinnovi o proroghe) al mandato degli Organi che provvedono al conferimento
dell’incarico medesimo.
Eventuali modifiche del regolamento, finalizzate a migliorare il funzionamento dell’EBO, potranno essere proposte dai rappresentanti delle Parti e dovranno essere decise all’unanimità.