Regolamento Ente Bilaterale Occhialeria

Art.1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’Ente Bilaterale Occhialeria costituito ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro 20.2.2010 per gli addetti alle aziende che producono occhiali e articoli inerenti l’occhialeria.


Art. 2 FUNZIONAMENTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell’Ente Bilaterale Occhialeria in seguito denominato EBO.

In particolare definisce le modalità di finanziamento, le modalità di versamento, le attività svolte da EBO per l’attuazione degli scopi statutari, le modalità di spesa e l’organizzazione interna.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si intendono richiamate le norme dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e le disposizioni del CCNL siglato il 20 febbraio 2010 e successive eventuali modificazioni.


Art. 3 MODALITÀ di FINANZIAMENTO

Il finanziamento dell’EBO di cui all’art. 7 del CCNL del 20.02.2010, avviene attraverso il versamento a carico delle imprese di 1,00 Euro mensile (12 mensilità) per dipendente a tempo indeterminato non in prova, in forza l‘ultimo giorno di ciascun mese.
Sono esclusi dal computo i dipendenti che sono posti in cassa integrazione a zero ore per l’intero mese di riferimento.

Il contributo di cui sopra potrà essere modificato dalle Parti stipulanti il CCNL.

Il versamento dei contributi all’EBO è obbligatorio per tutte le imprese che applicano il CCNL stipulato da Anfao e Organizzazioni Sindacali Nazionali.


Art. 4 MODALITÀ di VERSAMENTO

I contributi, così come definiti al precedente art. 3, devono essere versati a cura dell’impresa secondo le seguenti scadenze con periodicità trimestrale. Il numero complessivo dei lavoratori, dovrà essere ricavato sommando i dati dei tre mesi del trimestre di riferimento

  • 1° trimestre Gennaio /Marzo entro il 30 Aprile
  • 2° trimestre Aprile/Giugno entro il 31 Luglio
  • 3° trimestre Luglio/Settembre entro il 31 Ottobre
  • 4° trimestre Ottobre/Dicembre entro il 31 Gennaio
esclusivamente tramite bonifico bancario sul c/c presso la Banca Popolare di Novara intestato a EBO – Ente Bilaterale Occhialeria codice IBAN
IT23G0503401607000000021452, specificando nella causale:
  • denominazione e ragione sociale dell’impresa
  • importo
  • trimestre di riferimento

Alle imprese fino a 10 dipendenti a tempo indeterminato è permesso il versamento annuale delle quote, entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

L’Azienda o il Consulente da essa delegato hanno l’obbligo di registrarsi nel portale www.entebilateraleocchialeria.it , previo rilascio dell’apposita password dall’Ente stesso, ed effettuare on line, nella apposita sezione, la denuncia contributiva trimestrale.

In caso di ritardato versamento o di versamento inferiore al dovuto saranno applicati gli interessi di mora nella misura del prime rate A.B.I. calcolato trimestralmente, senza che ciò pregiudichi il diritto di EBO ad adire le vie legali.

Norma transitoria

I contributi relativi al periodo dall’1.1.2011 all’effettiva operatività dell’EBO saranno versati entro la scadenza che sarà comunicata dall’Ente stesso.


Art. 5 VERIFICHE

L’EBO può effettuare verifiche circa la correttezza dei criteri di versamento e l’individuazione delle imprese tenute al versamento stesso.


Art. 6 ATTIVITÀ

Le attività sono quelle previste dallo Statuto e quelle individuate dalle parti sociali con appositi accordi, per alcune di esse potranno essere stabilite procedure applicative specifiche attraverso la predisposizione di regolamenti ad hoc (Osservatorio Nazionale, Welfare ecc.).


Art. 7 MODALITÀ di SPESA

Le spese necessarie al conseguimento degli scopi dell’EBO dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo ad eccezione delle spese di ordinaria amministrazione che potranno essere autorizzate direttamente dal Presidente, a tal fine delegato dal Consiglio Direttivo con apposita delibera e che saranno soggette a ratifica nel Consiglio immediatamente successivo.

Per l’affidamento di incarichi ad operatori esterni l’EBO dovrà adottare criteri di selezione oggettivi e misurabili, secondo principi di professionalità ed economicità con riferimento ai costi ed alla tipologia dei servizi resi, valutando comparativamente almeno tre offerte.

Nella valutazione delle offerte non dovrà essere seguito necessariamente il criterio del massimo ribasso, bensì una valutazione complessiva dell’offerta maggiormente vantaggiosa.

Gli incarichi di consulenza non potranno avere durata complessiva superiore (compresi eventuali rinnovi o proroghe) al mandato degli Organi che provvedono al conferimento dell’incarico medesimo.


Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali modifiche del regolamento, finalizzate a migliorare il funzionamento dell’EBO, potranno essere proposte dai rappresentanti delle Parti e dovranno essere decise all’unanimità.





Ente Bilaterale Occhialeria
C.F. 97598540157
Via Alberto Riva Villasanta, 3 -20145 Milano
Tel: +39 02.3267.3673 - info@entebilateraleocchialeria.it
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